Guida con le informazioni utili sulle cause di sospensione dell'AdI e sui possibili rimedi.
Arrivano i primi casi di assegno di inclusione sospeso: da maggio/giugno 2024, alcuni beneficiari vedranno interrotti i pagamenti per alcuni problemi con le loro pratiche. Niente panico, però: è possibile risolvere tutto e ottenere nuovamente gli importi con eventuali arretrati qualora si abbiano i requisiti previsti per beneficiare della misura di sostegno al reddito.
Ecco cosa succede e cosa fare in caso di sospensione dell’AdI.
Assegno di inclusione sospeso, ecco a chi e perchéRischiano di vedere sospeso l’assegno di inclusione coloro che – trascorsi i 120 giorni previsti dopo aver stipulato il Patto di attivazione digitale – non si siano presentati al primo appuntamento con i servizi sociali. Dal 25 maggio sono iniziate le scadenze per i beneficiari che non hanno ancora effettuato l’appuntamento e che rischiano quindi di non vedersi accreditato l’assegno di inclusione a giugno e fino a quando non si terrà l’incontro. Inoltre, si prevede la sospensione del beneficio anche per coloro che non hanno presentato l’Isee rinnovato prima del 29 febbraio.
Attenzione però: assegno di inclusione sospeso non vuol dire decaduto. La decadenza del beneficio è prevista per chi non mantiene i requisiti previsti dalla legge per beneficiare della misura di sostegno al reddito. Si precisa anche che la sospensione del beneficio può durare fino a 90 giorni: in caso di mancata risoluzione del problema che ha determinato la sospensione, segue la decadenza definitiva.
Nota Inps sulla sospensione dell’assegno di inclusioneIl messaggio numero 2132 del 05-06-2024 dell’Inps offre importanti informazioni per chi rischia di vedersi l’assegno di inclusione sospeso per mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento ai Servizi sociali.
L’Inps precisa che per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni decorre dalla comunicazione dell’Istituto ai Servizi sociali dei nuclei familiari beneficiari con domanda accolta. Pertanto, per le domande di ADI presentate tra dicembre 2023 e gennaio 2024 “dal 25 maggio 2024 sono iniziati progressivamente a scadere i 120 giorni previsti per presentarsi al primo appuntamento presso i Servizi sociali”. In caso di mancata presentazione del nucleo familiare beneficiario all’appuntamento con i Servizi Sociali, l’assegno di inclusione è sospeso a partire dalla mensilità di giugno.
Per chi ha presentato la domanda per l’assegno di inclusione a partire dall’1 marzo 2024, invece, il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.
Controllo della scadenza dei 120 giorniNella piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), accessibile dai beneficiari dell’assegno di inclusione, si può consultare il contatore dei 120 giorni. In più, il beneficiario può consultare lo stato della propria domanda e la motivazione dell’eventuale sospensione dell’AdI.
Gli interessati, pertanto, affinché venga assicurata l’erogazione della misura ADI nel mese successivo a quello della sospensione, devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento ai Servizi sociali in tempo utile per le elaborazioni dei rinnovi mensili e le disposizioni dei relativi pagamenti.
Assegno di inclusione sospeso, cosa fareSe l’assegno di inclusione è stato sospeso per mancata presentazione al primo appuntamento con i servizi sociali, l’erogazione del beneficio riprenderà non appena avvenuto l’incontro (con registrazione da parte dei Servizi Sociali). Per le sospensioni dovute all’Isee, invece, basterà presentare la documentazione attestante il diritto al beneficio entro il 30 giugno o nelle tempistiche comunicate dall’Inps.
Le domande più frequentiCosa vuol dire la domanda di inclusione sospesa?Se lo stato della domanda di assegno di inclusione risulta “sospeso“, i pagamenti del beneficio sono stati interrotto per una delle seguenti ragioni:
mancata presentazione all’incontro con i servizi sociali senza giustificato motivo;mancata sottoscrizione del patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato (salvo casi di esonero);mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative formative o politiche attive del lavoro;non accettazione di un’offerta di lavoro a norma di legge;comunicazioni mendaci;mancata presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione della situazione del nucleo familiare;il beneficiario viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.Cosa significa domanda Assegno di inclusione decaduta?Il beneficio, in questo caso, è stato sospeso definitivamente per chi non mantiene i requisiti e/o non si attiene agli Obblighi di comunicazione. Il sito del Ministero delle Politiche Sociali, a tal proposito, specifica che: “Sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l’Assegno di inclusione è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, comporta la reclusione da 1 a 3 anni”.
“È prevista la decadenza dal beneficio e condanna alla restituzione di quanto percepito per chi è condannato in via definitiva anche a seguito di patteggiamento per aver illecitamente ottenuto il beneficio o per qualsiasi delitto non colposo con pena non inferiore a un anno. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione e l’INPS dispone l’immediata disattivazione della Carta di inclusione”.
Queste le principali cause di sospensione/decadenza dell’assegno di inclusione:
mancata presentazione all’incontro con i servizi sociali senza giustificato motivo;mancata sottoscrizione del patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato (salvo casi di esonero);mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative formative o politiche attive del lavoro;non accettazione di un’offerta di lavoro a norma di legge;comunicazioni mendaci;mancata presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione della situazione del nucleo familiare;il beneficiario viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza dell’assegno di inclusione.
Domande AdI respinte, cosa fareQuando la domanda di assegno di inclusione risulta respinta, il richiedente che pensa di averne diritto e di possedere tutti i documenti e i requisiti necessari, può presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla data dell’esito negativo.
Quando arrivano i prossimi pagamentiI prossimi pagamenti dell’assegno di inclusione sono previsti per le date giovedì 27 giugno e sabato 27 luglio per i rinnovi. Per chi attende il primo pagamento dopo aver sottoscritto il Patto di attivazione digitale, di solito l’importo viene erogato a metà mese.
Sul sito Inps – sezione Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno di Inclusione (ADI), l’utente può controllare:
Stato della domanda;Eventuale causale in caso di domanda respinta.Per la verifica dei pagamenti e del saldo disponibile nella carta dell’assegno di inclusione, gli utenti hanno a disposizione diverse opzioni (compreso un numero verde). Si possono verificare saldo e lista movimenti:
Negli ATM Postamat;tramite il servizio di lettura telefonica disponibile al numero verde 800.666.888 (gratuito da telefono fisso dall’Italia). Esiste anche il numero +39.06.4526.6888 da telefono cellulare e dall’estero (il costo dipende dal piano tariffario dell’operatore);tramite sportello in Ufficio Postale.Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI
Immagine di repertorio